SOSPENSIONE MUTUO PRIMA CASA!!!

Misure di sostegno per famiglie e privati consumatori

I titolari di un mutuo contratto per l’acquisto della prima casa possono beneficiare della sospensione del pagamento delle rate fino ad un periodo massimo di 18 mesi, al verificarsi di specifiche situazioni di temporanea difficoltà, espressamente previste nel regolamento del Fondo, compresa la sospensione dal lavoro o riduzione dell’orario di lavoro per  un  periodo  di  almeno trenta giorni, anche in attesa dell’emanazione dei  provvedimenti  di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito.

Tipologia di intervento  Sospensione integrale (capitale + interessi) per un massimo di 18 mesi
Finanziamenti ammissibili Mutuo per l’acquisto o per l’acquisto + ristrutturazione (no costruzione o sola ristrutturazione) della prima casa:

  • importo erogato non superiore a 250.000
  • in ammortamento da almeno un anno
  • eventuali impagati non superiori a 90 gg
  • immobile non di lusso (no cat. A1, A8 e A9)
Soggetti Beneficiari Privati consumatori e Famiglie a seguito di:

  • cessazione rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato
  • cessazione rapporto di lavoro parasubordinato, o di rappresentanza commerciale o di agenzia
  • morte o riconoscimento grave handicap o invalidità civile non inferiore all’80%
  • sospensione del lavoro o riduzione dell’orario di lavoro  per un periodo di almeno 30 giorni
Modalità Operative Le richieste vanno presentate dai clienti tramite la sottoscrizione del’apposito modulo di domanda scaricabile sul sito www.consap.it (in fase di aggiornamento).

Tali moduli dovranno essere inviati alla propria filiale a mezzo e-mail o PEC  che provvederà all’inserimento della richiesta nel portale della Consap.

La sospensione è attiva dopo la conferma di Consap.
La misura può essere attivata fino a dicembre 2020.