Transazioni stragiudiziali

“La transazione è un contratto concluso tra due o più parti al fine di porre termine ad una lite già iniziata o di prevenirla, qualora sussista il serio pericolo che la stessa possa essere instaurata.

Si tratta di un contratto tipico, espressamente regolato dal codice civile, che nell’art. 1965 lo definisce come “il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere fra loro”.

Gli elementi caratterizzanti sono quindi costituiti dallo stato di incertezza, anche solo soggettivo, riguardo ad una situazione giuridica e dallo scopo delle parti di porvi termine, sia nel caso in cui una vertenza sia già stata instaurata dinanzi all’autorità giudiziaria e sia nel caso in cui si voglia prevenirne l’insorgenza.

Altro elemento essenziale è costituito dalle concessioni reciprocamente effettuate dalle parti al fine di raggiungere l’accordo. In altri termini è necessario che il regolamento di interessi predisposto attraverso l’accordo transattivo realizzi una via di mezzo fra le contrastanti pretese delle parti. Tuttavia, la corrispettività dei sacrifici non va considerata in relazione alle effettive situazioni giuridiche, ma piuttosto alle rispettive pretese, cioè alle situazioni giuridiche affermate dalle parti, prescindendo quindi dal loro reale fondamento.

L’accordo transattivo riveste una funzione di grande importanza per le parti, in quanto, da un lato evita le incertezze, le lungaggini e le inevitabili delusioni di un giudizio, e dall’altro contribuisce al bilanciamento degli interessi delle parti attraverso vicendevoli sacrifici”.