Ruolo e le responsabilità dei consulenti del lavoro nel trattamento dei dati personali

Il Garante per la privacy ha precisato il ruolo e le responsabilità dei consulenti del lavoro nel trattamento dei dati personali della clientela, identificandoli come “responsabili del trattamento” quando trattano i dati dei dipendenti dei clienti, in base all’incarico ricevuto. L’argomentazione si basa sul Regolamento (UE) 679/2016, in continuità con quanto già prefigurato dalla Direttiva 95/46/CE.
Il Regolamento conferma le definizioni di titolare e responsabile del trattamento: “titolare” è colui che “determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali”; invece il “responsabile del trattamento” è colui che “tratta dati personali per conto del titolare del trattamento”.
I consulenti del lavoro sono “titolari” quando trattano in piena autonomia e indipendenza i dati dei propri dipendenti, o dei propri clienti persone fisiche.